La Società Speleologica Italiana ha ottenuto gratuitamente una nuova aggiunta alla polizza SSI infortuni.
Dal 28/05/2019, infatti, s’intendono considerati infortuni le malattie di cui all’art. 18 -D. Lgs 117/2017 (“gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”), vengono quindi rispettati gli obblighi assicurativi che impone la nuova normativa sul terzo settore.
Per tutelare l’azione di volontariato e l’interesse generale a cui risponde, il Codice del Terzo settore – analogamente a quanto era previsto per le Odv dalla legge 266/91 – obbliga gli Enti di Terzo settore a predisporre, per i volontari che svolgono attività in forma non occasionale, un registro dei volontari (art. 17, c. 1, D.lgs 117/17). Mentre gli Ets che si avvalgono di volontari sia occasionali che non occasionali hanno l’obbligo di “assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi” (articolo 18, comma 1, D.lgs 117/17). Quindi il Codice del Terzo settore prevede l’iscrizione nel registro solamente dei volontari degli Ets non occasionali e, invece, la copertura assicurativa per i tutti i volontari degli Ets sia occasionali che non occasionali (comma 6 dell’art. 17). Qui troviamo un’inedita definizione in senso esclusivo: non può ritenersi volontario quell’associato che “occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni”. Vale a dire che chi opera all’interno di un’organizzazione in modo gratuito e spontaneo ma unicamente in supporto all’attività degli organi sociali e in modo discontinuo, non è un volontario.
Inoltre, la copertura assicurativa è “elemento essenziale” (art. 18, c.2, D.lgs 117/17) delle convenzioni tra Ets e amministrazioni pubbliche, con oneri a carico delle ultime. L’articolo 18, inoltre, prevede un apposito Decreto Ministeriale (mai pubblicato e il cui termine di approvazione è scaduto) con cui saranno individuati i meccanismi assicurativi semplificati, anche attraverso polizze numeriche, e regolate le caratteristiche del registro e le forme di controllo.
Al di là di questi vincoli normativi, quando si decide di realizzare un progetto o un servizio che coinvolga volontari è necessario pensare quali saranno le responsabilità a cui si può essere chiamati a rispondere. Questa attenzione è richiesta anche dalla necessità di rapportarsi come “buon padre di famiglia” nel rapporto con i propri volontari e verso chi si relaziona alla propria organizzazione.
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