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Nuove polizze Infortuni ed RCT (aggiornamento febbraio 2020)

E’ stato ratificato il nuovo contratto assicurazione infortuni con AXA. A decorrere dal 01.01.2020 La Società Speleologica Italiana offre ai suoi soci nuove e ulteriori garanzie rispetto agli anni precedenti che sono valide con il rinnovo della tessera

E’ stato ratificato il nuovo contratto assicurazione infortuni con AXA a decorrere dal 01.01.2020, inclusa una piccola appendice e per la già esistente polizza RCT: la copertura è estesa all’attività subacquea di ogni genere e tipo.

Le coperture sono valide per attività che vengono svolte a titolo gratuito e non a fine di lucro.

Lo svolgimento di una qualsiasi attività assicurata a fini della percezione personale di un reddito, o nell’ambito di un rapporto lavorativo, costituisce causa di decadenza dai benefìci di polizza.

Per attività speleologica si intende:

  • Ricerca di nuove cavità, esplorazione, documentazione, rilievo, studi scientifici o archeologici, in ambiente urbano, collinare o montano, marino, fluviale, lacustre e l’approccio a voragini, doline, cavità naturali ed artificiali anche sommerse, canyon e/o forre, compresi lavori di studio o ricerca scientifica legati alla speleologia o alla archeologia, anche commissionati da enti o società esterne.
  • Utilizzo di piccole cariche esplosive, nei rispetto delle disposizioni di legge e normative vigenti, in ambiente montano, in ambiente sotterraneo, o sommerso e in forra.
  • Uso e possesso di tutte le attrezzature e di tutto il materiale tecnico previsto in ambito speleologico comprese tutte le strutture, attrezzature ed installazioni poste negli ambienti sotterranei, anche occasionalmente, per permettere il superamento di ostacoli orizzontali o verticali, nonché quelle presenti nei locali in uso dal contraente.
  • Esercitazioni alle tecniche esplorative in ambiente sotterraneo, sommerso, in ambiente esterno quale palestra, palestra di roccia, forra e canyon Pulizia di cavità naturali e artificiali anche sommerse, eseguita in qualsiasi forma, anche con l’ausilio di mezzi meccanici compresa la pulizia di monumenti storici, di facciate di edifici, chiese e cisterne.
  • Realizzazione di corsi di differente livello per addestramento, istruzione di approccio alla speleologia per neofiti formazione e perfezionamento in qualsiasi cavità naturali artificiali anche sommersi, interventi, addestramento ed esercitazioni di soccorso in ambiente sotterraneo, in forra o in ambiente sommerso.
  • Divulgazione, accompagnamento e didattica anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni, aperte al pubblico o alle scuole di ogni ordine e grado, che possono prevedere semplici operazioni di dimostrazione tecnica.
  • Gli stage i convegni, i raduni organizzati, co-organizzati o patrocinati dal contraente, gli incontri anche settimanali o gruppi di lavoro presso la sede del contraente o di un gruppo aderente, compresa l’eventuale distribuzione di alimenti e bevande.

La copertura assicurativa annuale è operante dalle ore 00.00 della data di associazione alla SSI per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31/12 di ciascuna annualità

Per il periodo di validità, l’assicurazione copre gli infortuni subiti, nello svolgimento dell’attività di speleologia svolta da un Assicurato, persona fisica, a titolo non professionale, inoltre si intendono considerati infortuni le malattie di cui alľart. 18 – D. Lgs 117/2017 ed a valersi per i capitali e massimali previsti per le singole opzioni.

Nella valutazione delle conseguenze di un infortunio, non si terrà conto della professione della vittima (si veda quanto previsto dalla definizione di invalidità permanente).

L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dall’Assicurato, anche se derivanti da:

1) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
2) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Inoltre l’assicurazione comprende:

4) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
5) l’asfissia non dipendente da malattia compresa l’asfissia per immersione e/o l’embolia;
6) l’avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze;
7) l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo;
8) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali (con esclusione della malaria);
9) le lesioni determinate da sforzi, restano comunque esclusi gli infarti e le ernie.

 

La polizza infortuni opzione base (valida per Soci Aderenti, Ordinari, Corsisti e Minorenni) annuale è valida in tutti i Paesi dell’Unione Europea

Tutti i soci SSI sono coperti da polizza infortuni operante dalle ore 00.00 della data di associazione alla SSI per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31/12 di ciascuna annualità.

L’assicurazione infortuni comprende lo svolgimento di ogni attività di speleologia, esclusi gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di:

  • attività di speleologia subacquea, attività di forra o torrentismo, utilizzo di piccole cariche di esplosivi di qualsiasi genere, soccorso e salvataggio, durante gli spostamenti effettuati con ogni mezzo di locomozione terrestre, fluviale, marittimo aereo connessi alla pratica della speleologia (rischio in itinere) ad eccezione di quelli di avvicinamento effettuato a piedi, Attività svolta al di fuori dei paesi dell’Unione Europea.

 

La polizza infortuni tagliando giornaliero (dedicata ai non soci) è valido su tutto il territorio UE, e si intende limitata alle sole attività di speleologia compresa la didattica, l’avvicinamento (e l’allontanamento) a piedi, effettuata all’interno di caverne naturali o cavità artificiali in Unione Europea in progressione orizzontale, restando comunque compreso l’utilizzo di camminamenti, scale o altre attrezzature analoghe per il superamento di ostacoli.

Devono intendersi esclusi gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di:

  • attività di speleologia subacquea, attività di forra o torrentismo, attività di esplorazione in qualsiasi ambiente, la progressione verticale che prevede l’utilizzo in autonomia di autobloccanti e discensore per la risalita/discesa su sola corda, utilizzo di piccole cariche esplosive di qualsiasi genere, durante le esercitazioni alle tecniche esplorative effettuate all’esterno e interno di caverne naturali o cavità artificiali, durante gli spostamenti effettuati con ogni mezzo di locomozione terrestre, fluviale, marittimo, aereo, anche se connessi alla pratica della speleologia.

 

La polizza infortuni opzione base corsi speleosub annuale è valida in tutti i paesi dell’Unione Europea

La polizza infortuni opzione base corsi speleosub annuale è valida in tutti i paesi dell’Unione Europea (è una nuova opzione assicurativa che è stata attivata quest’anno, ha un costo maggiore di 30 euro rispetto alla polizza base di tutti i soci, e serve per dare copertura assicurativa infortuni ai corsisti che frequentano corsi di speleosubacquea organizzati e omologati dalla scuola SSI)

Per gli Assicurati con questa opzione, alle garanzie dell’Opzione Base precedentemente descritta, si aggiungono gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di immersioni di ogni forma, esclusi quelle con uso di autorespiratori di ossigeno puro (A.R.O.), e purché svolte nel rispetto delle norme vigenti e per la sola durata dei corsi, organizzati e supervisionati da SSI con loro istruttori certificati, per una durata massima di 6 giorni anche non consecutivi.

 

La polizza infortuni opzione plus annuale (Soci sostenitori), valida in tutto il mondo, comprende lo svolgimento di ogni attività di speleologia, così come descritto nel precedente paragrafo senza alcuna esclusione, ivi compresi:

1) utilizzo di esplosivi unicamente per l’attività di esplorazione o in occasione di un’operazione di soccorso o di salvataggio o di corsi di addestramento e purché svolte nel rispetto delle disposizioni di legge e normative vigenti;
2) operazioni di soccorso e salvataggio effettuate da Assicurati;
3) le attività sportive seguenti purché svolte in connessione all’attività della speleologia:

– alpinismo comprese vie ferrate, scalate di roccia o di ostacoli artificialim  escursioni a piedi,  sci di fondo, sci alpino (ad esclusione dello sci alpino fuori pista, dello sci acrobatico, dello sci estremo, della velocità pura su sci, del salto da trampolino), escursioni con sci o racchette,
– discese di canyon o forre anche con tecniche speleologiche di progressione su corda (a esclusione della pratica del torrentismo), immersioni di ogni forma escluse quelle con uso di autorespiratori ad ossigeno puro (A.R.O.) e purché svolte nel rispetto delle normative vigenti.

È compresa anche l’attività di rafting purché svolta per raggiungere e/o lasciare il luogo dell’attività della speleologia ed effettuata in zona esterna non proibita e con idoneo equipaggiamento di sicurezza (casco e giubbotto di salvataggio) e sempre che il percorso sia conosciuto da almeno uno dei rafter o se non conosciuto, che sia stato oggetto di preventivo sopralluogo a piedi del corso d’acqua. Restano quindi esclusi gli infortuni subiti durante la discesa di rapide con qualsiasi altro mezzo diverso dal canotto o battello pneumatico;

4) pratica dell’archeologia se e in quanto attinente ad attività speleologiche;
5) il cosiddetto rischio “in itinere”, cioè gli spostamenti effettuati con ogni mezzo di locomozione terrestre, fluviale, marittimo, aereo, fino al luogo della pratica della speleologia e ritorno, ivi compresa la fase di avvicinamento e allontanamento a piedi alle caverne o cavità artificiali.

la franchigia per Invalidità permanente da infortunio (come sopra descritto) per tutti gli assicurati con opzione annuale, deve intendersi di 3 punti percentuale sul grado di invalidità accertato

 

Polizza RCT

Si applica a tutti i tipi di Soci.

Ferme le esclusioni di polizza, si intende inclusa nella copertura assicurativa ogni attività di speleologia svolta direttamente dal Contraente e/o da iscritto alla SSI.

Per attività di speleologia si intende ogni attività interente l’esplorazione, il rilievo, la documentazione e le attività di studio di caverne naturali o cavità artificiali in ogni luogo, compresa l’archeologia sotterranea o subacquea cosi come le esercitazioni alle tecniche esplorative effettuate all’esterno.

  1. Al normale svolgimento dell’attività del Contraente, da tutte le sue attrezzature ed installazioni poste nei locali in uso nonché dal materiale utilizzato nell’attività di speleologia.
  2. L’utilizzo di esplosivi nel rispetto delle disposizioni di legge e normative vigenti.
  3. Pulizia di cavità in qualsiasi forma eseguite
  4. Attività di addestramento e di perfezionamento
  5. L’addestramento e le esercitazioni di soccorso
  6. L’istruzione e la formazione
  7. L’approccio a voragini e cavità
  8. Le operazioni di dimostrazione
  9. Gli stage organizzati dal Contraente
  10. I lavori di studio scientifico legati alla speleologia
  11. La gestione di una biblioteca e/o di musei di speleologia
  12. alla pratica dell’archeologia se e in quanto attinente ad attività speleologiche
  13. attività subacquea di ogni genere e tipo

 

Polizza RCT Gruppi Speleologici associati alla SSI

L’assicurazione è inoltre operante per la Responsabilità Civile derivante alla SSI nella sua qualità di co-organizzatore, anche se svolte da Gruppi Speleologici associati a SSI sempre che a tali attività di speleologia partecipi almeno un istruttore tecnico regolarmente associato annualmente a SSI, nel caso di corsi tecnici omologati, o un responsabile del gruppo regolarmente associato annualmente a SSI, nel caso di attività divulgative patrocinate.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale del suddetto istruttore tecnico/responsabile del gruppo, della cui opera si avvalga SSI, per gli eventuali danni cagionati a terzi (escluso l’Assicurato stesso e il Gruppo Speleologico co-organizzatore) nello  svolgimento delle sue mansioni. Agli effetti della presente estensione di garanzia sono considerati terzi tra di loro le persone partecipanti alle attività di speleologia co-organizzate da SSI sempre che dall’evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 Codice Penale.

Per ulteriori approfondimenti visita l’area riservata ai soci per leggere il contratto

 

 

 

 

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