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Il Regolamento

REGOLAMENTO DELLA SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA – Ente del Terzo Settore
Approvato dall’Assemblea dei Soci del 17.07.2023

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ART. 1 NORME GENERALI

Il presente Regolamento interno integra lo Statuto della Società Speleologica Italiana Ente del Terzo Settore (nel seguito denominata SSI ETS), così come stabilito dall’Art. 22.1 dello Statuto vigente, approvato dalla Assemblea Straordinaria del 9 aprile 2022, disciplinando la vita associativa. La SSI ETS è un’Associazione di protezione ambientale che ha per scopo la diffusione e il progresso della Speleologia con particolare riguardo all’esplorazione, lo studio, la documentazione e la salvaguardia dell’ambiente carsico epigeo e ipogeo comprese le cavità artificiali di interesse storico, culturale, sociale e antropologico. La SSI ETS, in accordo con le Istituzioni preposte, promuove e favorisce gli studi geografici, scientifici e storici dei fenomeni carsici superficiali e sotterranei, con particolare riguardo alla documentazione del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione e alla salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici ivi contenuti.

ART. 1.1 DEFINIZIONE DI SPELEOLOGIA

Scienza che studia le cavità naturali e artificiali, la loro origine ed evoluzione, i fenomeni chimici, fisici, biologici e antropici che vi si svolgono, le attività connesse con la loro esplorazione.

ART. 1.2 DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ SPELEOLOGICA

Ogni azione tesa alla ricerca, esplorazione, osservazione diretta, studio e documentazione di un ambiente sotterraneo naturale o artificiale.

ART. 1.3 ESPLORAZIONE E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

I Soci della SSI ETS sono chiamati ad agire responsabilmente. Le montagne e i paesaggi carsici, le acque che ne derivano, le cavità naturali e artificiali, sono beni estremamente preziosi, vulnerabili, imperdibili, insostituibili. Questi siti conservano una vasta gamma di informazioni scientifiche non disponibili altrove e devono pertanto essere esplorati e frequentati secondo i criteri della massima tutela e precauzione. La frequentazione del mondo sotterraneo deve essere consapevole e sostenibile, limitata alle sole attività di ricerca, studio, esplorazione, acquisizione dei parametri caratterizzanti, didattica ed educazione ambientale. Chi frequenta e studia gli ambienti sotterranei deve sempre attenersi alle norme di legge e ai principi del Codice Etico UIS.

 

ART. 2 SOCI E ASSOCIAZIONE ALLA SSI ETS

A integrazione e in esecuzione di quanto previsto dagli Articoli 4, 5 e 6 dello Statuto della SSI ETS, sono stabilite le seguenti categorie di soci fatti salvi eventuali successivi adeguamenti ai sensi D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 (CTS) e successive modifiche e integrazioni. In caso di adeguamenti, modifiche o integrazioni il Consiglio Direttivo informerà i Soci attraverso il notiziario sociale e li formalizzerà nella prima Assemblea ordinaria utile. Socio ORDINARIO, Socio ADERENTE, Socio SOSTENITORE: persona fisica che partecipa attivamente alla vita associativa. Socio MINORENNE: persona fisica che partecipa attivamente alla vita associativa; ai sensi dell’Art. 4.11 del vigente Statuto il diritto di voto e il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso; non può assumere incarichi fino al conseguimento della maggiore età. Socio ONORARIO: persona fisica che ha particolarmente illustrato la Speleologia e la Società Speleologica Italiana. È proposto dal Consiglio Direttivo e nominato dall’Assemblea dei Soci. Socio COLLETTIVO: Gruppi Speleologici, Federazioni Speleologiche Regionali e locali senza scopo di lucro che svolgono attività speleologica, Associazioni di protezione ambientale, Enti e Associazioni senza scopo di lucro, che sono interessate all’attività speleologica e le cui finalità siano in linea con gli scopi statutari della SSI ETS. I Soci collettivi non possono assumere incarichi all’interno della SSI ETS.

Tutti i Soci sono tenuti al rispetto delle norme Statutarie e del Regolamento della SSI ETS. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo secondo i requisiti previsti dal vigente Statuto e dal presente Regolamento.

 

ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE, ESAME, APPROVAZIONE O RESPINGIMENTO, RICORSO

In osservanza all’Art. 4 dello Statuto vigente, il presente Regolamento indica le modalità per la presentazione della domanda di ammissione, l’esame, l’approvazione o il respingimento della stessa.

La domanda di ammissione alla SSI ETS deve essere inviata all’Ufficio contabile per posta ordinaria, elettronica o certificata, utilizzando il modulo disponibile sul sito internet, sulla stampa sociale della SSI ETS o richiesto alla Segreteria dell’Associazione. Il modulo di domanda dovrà riportare tutti i dati anagrafici del richiedente, la dichiarazione di rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della SSI ETS, la firma del richiedente e la firma relativa alla informativa sulla privacy per la gestione dei dati personali. Nel caso il soggetto sia minorenne, il modulo deve essere compilato e firmato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di versamento della quota sociale. I moduli, in formato cartaceo o elettronico, devono essere conservati nella sede operativa della SSI ETS a corredo del Libro dei Soci. I Soci collettivi, di cui all’Articolo 2 del presente Regolamento SSI, devono depositare unitamente alla domanda di associazione una copia del loro Statuto, in cui sia specificato lo scopo sociale. Sono inoltre tenuti a comunicare alla SSI ETS ogni eventuale modifica dello Statuto.

L’iscrizione nel Libro dei Soci conferisce automaticamente la qualifica di Socio a partire dalla data della domanda. In caso di respingimento della domanda, con delibera presa a maggioranza semplice da parte del Consiglio Direttivo riunito nella prima seduta ordinaria utile, il Consiglio Direttivo deve comunicare la delibera di rigetto all’interessato motivandola. I verbali di respingimento, in elettronico o cartaceo, devono essere conservati nella sede operativa della SSI ETS. L’interessato, avverso il respingimento della domanda, potrà presentare ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, all’Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, si pronuncerà in modo definitivo nella successiva convocazione.

Richiamato l’Art. 4.8 dello Statuto vigente, i Soci devono versare regolarmente le quote sociali e ogni altra eventuale quota approvata dall’Assemblea allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività associative. Il Socio ha l’obbligo di comunicare alla Segreteria operativa della SSI ETS ogni variazione rispetto ai dati contenuti nella domanda presentata.

 

ART. 4 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Ai sensi dell’Art. 6 dello Statuto lo status di Socio si perde per decesso, morosità, esclusione/espulsione, recesso volontario.

ART.4.1 DECESSO. In caso di decesso il Consiglio Direttivo della SSI ETS è tenuto a riportare, con un richiamo a fianco del nominativo del Socio, la data di morte, ovvero – in caso di mancato ricevimento di comunicazione da parte degli aventi diritto del de cuius – la data in cui ne è venuto a conoscenza (data di presa d’atto). Gli aventi diritto del de cuius possono chiedere alla SSI ETS, ai sensi della vigente normativa sulla Privacy e del diritto “all’oblio”, la cancellazione dei dati personali del defunto, in forma rafforzata, da tutte le piattaforme elettroniche di gestione associativa, fatta eccezione per il Libro dei Soci, che costituisce documento storico, oltre che strumento gestionale, della SSI ETS.

ART. 4.2 MOROSITÀ. I Soci devono versare regolarmente le quote associative e ogni altra eventuale quota approvata dall’Assemblea allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività associative. Ai sensi dell’Art. 6.4 dello Statuto è considerato moroso il Socio che non versa la quota associativa entro il 31 gennaio di ogni esercizio sociale. Scaduto tale termine, il Consiglio Direttivo comunica l’avvenuta scadenza ai Soci morosi e nella medesima comunicazione concede il termine massimo, non ulteriormente prorogabile, del mese di febbraio (ultimo giorno) per regolarizzare l’iscrizione. Trascorso anche tale termine il Consiglio Direttivo potrà deliberare la decadenza del Socio moroso senza obbligo di ulteriore comunicazione. Il Socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione alla SSI ETS.

ART. 4.3 ESPULSIONE. Richiamato l’Art. 6.5 dello Statuto vigente, il Socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncerà in maniera definitiva entro novanta giorni dalla richiesta. L’espulsione deve sempre essere motivata e formalmente comunicata al Socio. Nel caso in cui, prima della decisione, si svolga un contraddittorio, il Socio avrà diritto di presentare le sue valutazioni o una sua difesa. Per espressa disposizione di legge, il Socio escluso/espulso non può chiedere la restituzione delle quote versate né può pretendere diritti sul patrimonio associativo.

ART. 4.4 RECESSO VOLONTARIO. Ai sensi dell’Art. 6.2 dello Statuto chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà prenderne atto e verbalizzarlo nella sua prima riunione utile, annotando il recesso sul Libro dei Soci con un richiamo a fianco del nominativo del Socio, che indichi la data della richiesta di recesso e quella del verbale di acquisizione da parte del Consiglio Direttivo.

 

ART. 5 LIBRO DEI SOCI

Richiamati gli Artt. 4.7, 4.10 e 4.12 dello Statuto, il presente Regolamento indica le modalità di adozione, conservazione e consultazione del Libro dei Soci, utile ad assicurare al Consiglio Direttivo una ordinata gestione delle vicende societarie legate alla posizione dei Soci. L’iscrizione nel Libro dei Soci è funzionale ad acquisire la qualità di Socio, dalla quale derivano diritti e doveri in capo al soggetto associato, garantendo allo stesso particolari agevolazioni riguardanti l’attività a pagamento che SSI ETS svolge in favore esclusivo dei propri Soci. La data di iscrizione nel Libro dei Soci corrisponde a quella della domanda. Il Libro dei Soci può essere cartaceo o elettronico e deve contenere i dati degli associati, cioè nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, contatti di reperibilità (mail e telefono), le quote d’iscrizione versate e comunque tutti i dati richiesti per legge. Inoltre, per ogni associato dovrà essere riportata la data di avvenuta iscrizione, la data di decesso (ovvero della presa d’atto dello stesso se non comunicata tempestivamente dagli aventi diritto del de cuius), la data di recesso volontario, la data di decadimento per morosità, la data di espulsione.

 

ART. 6 I VOLONTARI

Il Volontario è un Socio che, per libera scelta, decide di mettere a disposizione il proprio tempo per svolgere una o più attività in favore della SSI ETS, per fini di solidarietà, svolgendo attività in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e senza essere subordinato a qualsiasi tipo di contratto di lavoro in alcun modo retribuito. I Volontari vengono iscritti nell’apposito Libro dei Volontari e assicurati ai sensi dell’Art. 18 del D.Lgs 117/2017 (di seguito CTS). Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese documentate (anche in autocertificazione), riconducibili all’attività prestata in nome e per conto della SSI ETS e non quelle senza documentazione giustificativa (i c.d. rimborsi forfetari), purché non superino i limiti indicati dal CTS e successive modificazioni. Il Consiglio Direttivo delibera annualmente, in fase di predisposizione del bilancio di previsione, le tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

ART. 6.1 IL REGISTRO DEI VOLONTARI

Tutti i volontari non occasionali che svolgono attività negli enti del Terzo settore (ETS) devono essere iscritti in apposito registro. Sempre nel medesimo registro è facoltà dell’ente istituire un’apposita sezione separata per i volontari occasionali. Per ciascun volontario dovranno essere riportati i dati del volontario secondo la normativa vigente e in particolare: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, data di inizio e termine dell’attività di volontariato presso l’associazione.

 

ART. 7 L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono composte dai Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi nel Libro dei Soci.

ART. 7.1 ASSEMBLEA ORDINARIA. L’Assemblea Ordinaria dei Soci è l’organo sovrano e deliberativo della SSI ETS e viene convocata secondo le modalità dell’Art. 10 del vigente Statuto, ad essa spettano i compiti indicati nell’Art. 9 del medesimo Statuto. L’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria deve contenere anche la voce “varie ed eventuali” nella quale possono essere solamente discussi argomenti inseriti all’inizio dell’Assemblea, previa approvazione dei Soci presenti.

ART. 7.2 ASSEMBLEA STRAORDINARIA. L’Assemblea Straordinaria dei Soci viene convocata secondo le modalità dell’Art. 10 del vigente Statuto, ad essa spettano i compiti indicati nell’Art. 9 del medesimo Statuto, salvo il caso di scioglimento della SSI ETS per cui valgono le modalità riportate nell’Art. 21 dello Statuto vigente. L’Ordine del Giorno dell’Assemblea Straordinaria non può contenere la voce “varie ed eventuali”.

 

ART. 8 IL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE viene eletto dai Soci secondo le modalità previste dall’Art. 21 del presente Regolamento. I compiti del Presidente sono riassunti nell’Art. 12 dello Statuto vigente. Il Presidente è il legale rappresentante della SSI ETS ed è il titolare unico del trattamento dei dati in base alla vigente normativa sulla privacy.

 

ART. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da 8 Consiglieri eletti dai Soci secondo le modalità previste dall’Art. 21 del presente Regolamento. Nella prima riunione del suo mandato provvede a nominare un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere tra gli eletti. Può inoltre nominare discrezionalmente una GIUNTA ESECUTIVA che risulterà composta da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e 1 Consigliere. Alla Giunta esecutiva spettano i compiti consultivi e l’affiancamento del Presidente nella esecuzione dei deliberati e dei compiti a essa affidati dal Consiglio Direttivo. Le competenze del Consiglio Direttivo sono indicate nell’Art. 13 dello Statuto vigente. I Consiglieri non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione in nome e per conto di SSI ETS e regolarmente autorizzate dal Presidente e dal Tesoriere. Il Consiglio Direttivo delibera annualmente, in fase di predisposizione del bilancio di previsione, l’entità e le tipologie di spesa per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità online e la convocazione deve contenere data, ora, luogo (anche virtuale) di svolgimento nonché l’Ordine del Giorno. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte all’anno e la convocazione può essere anche richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri. La convocazione va inviata ai Consiglieri almeno 7 giorni prima della data stabilita; eventuali aggiunte all’OdG devono pervenire da parte dei Consiglieri alla Segreteria. Le sedute sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti e non sono ammesse deleghe. Tutte le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente che lo sostituisce. I Consiglieri impossibilitati a partecipare devono dare comunicazione al Presidente o al Segretario. Alle sedute del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare Probiviri, componenti dell’organo di Controllo, Coordinatori e componenti delle Commissioni o qualunque altra persona ritenuta necessaria all’approfondimento e chiarimento degli argomenti all’Ordine del Giorno. La loro partecipazione ha esclusivamente funzione consultiva. I verbali dei Consigli Direttivi possono essere visionati dai Soci in regola con gli adempimenti statutari, previa richiesta scritta e motivata indirizzata al Presidente. Accettata la richiesta, copia dei verbali vengono inviati al richiedente in formato pdf non modificabile. È vietata la divulgazione degli stessi da parte del Socio. Allo scadere del mandato triennale, il Consiglio Direttivo rimane in carica per la sola amministrazione ordinaria fino all’insediamento del nuovo Consiglio, salvo per la presentazione del Bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio di competenza, da sottoporre all’esame e all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria. Il Consiglio Direttivo decade dall’incarico in anticipo sul triennio, nei seguenti casi per i quali verranno indette nuove elezioni:

  • dimissioni contemporanee del Presidente e del Vicepresidente;
  • dimissioni contemporanee di almeno 5 Consiglieri;
  • sostituzione per avvicendamento nel corso triennio di 4 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo pubblica il notiziario sociale nelle forme ritenute idonee, purché le comunicazioni ai Soci siano date con tempestività consentendo agli stessi la piena partecipazione alla vita associativa.

ART. 9.1 Il VICEPRESIDENTE è eletto, su proposta del Presidente, in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente, per un periodo continuativo superiore a sei mesi, costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ART. 9.2 Il SEGRETARIO conserva e tiene aggiornati i Libri delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, il Libro dei Soci e il Registro dei Volontari nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy; mantiene i contatti con i Soci; evade le richieste di patrocinio sentito il parere del Consiglio Direttivo; redige e sottopone all’approvazione i verbali delle riunioni dei Consigli Direttivi e delle Assemblee, collabora con il Tesoriere e con il Contabile all’esazione delle quote sociali, coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni. Il Segretario può essere coadiuvato da Soci di sua fiducia, ove se ne ravvisi la necessità e sentito per preventiva approvazione il Consiglio Direttivo. Tale collaborazione può essere svolta sia in regime di volontariato che con contratti di lavoro subordinato.

ART. 9.3 Il TESORIERE riscuote le quote sociali; ha accesso al Libro dei Soci e al Registro dei Volontari; predispone il bilancio consuntivo annuale della SSI ETS che viene sottoposto dal Consiglio Direttivo all’esame dell’Assemblea Ordinaria per l’approvazione; predispone annualmente il bilancio di previsione che il Consiglio Direttivo sottopone all’esame dell’Assemblea Ordinaria per l’approvazione; autorizza le spese attenendosi a quanto indicato dal bilancio di previsione e apportando se necessario variazioni allo stesso, sempre in accordo con il Consiglio Direttivo. Il Tesoriere può essere coadiuvato da Soci con competenze amministrative (Contabile) e da professionisti, anche non Soci, del settore fiscale e amministrativo (Commercialista, Consulente del Lavoro), indicati dal Consiglio Direttivo ovvero valutati e confermati dallo stesso se già in carica all’atto dell’insediamento (Art. 12.3 del Regolamento). Tali collaborazioni possono essere svolte sia in regime di volontariato che con contratti di lavoro subordinato.

 

ART. 10 L’ORGANO DI CONTROLLO

L’ORGANO DI CONTROLLO è l’organo preposto a: vigilare sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro; esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo le modalità esplicitate nell’Art. 15 del vigente Statuto.

 

ART. 11 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI è l’organo giudicante della SSI ETS come stabilito dall’Art. 16 del vigente Statuto. I Probiviri deliberano collegialmente a maggioranza. Il Proboviro che dissente dalle decisioni collegiali ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso. Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

  • esaminare i casi di presunta violazione dello Statuto, del Regolamento o delle deliberazioni degli Organi associativi;
  • esaminare i casi di compromissione del nome della SSI ETS e di comportamenti in contrasto con le finalità istituzionali;
  • esaminare i casi che hanno comportato danni morali, materiali, finanziari alla SSI ETS.

Il Collegio dei Probiviri può operare su mandato del Presidente, del Consiglio Direttivo o su segnalazione scritta da parte di Soci. Assunte le dovute informazioni, le prove del caso e sentiti i Soci interessati, il Collegio può, entro 90 giorni:

  • archiviare il caso;
  • sospendere/espellere il Socio, ovvero confermare l’espulsione comminata allo stesso dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’Art. 13 dello Statuto vigente, per un periodo da uno a tre anni;
  • proporre al Consiglio Direttivo eventuali azioni legali nei confronti del Socio;
  • avviare la procedura di proposta di espulsione del Socio, come stabilito dall’Art. 9 dello Statuto vigente, mediante segnalazione al Presidente, che provvederà a inserire l’argomento nell’OdG della prima Assemblea dei Soci disponibile.

Un estratto del processo verbale relativo dovrà essere messo a disposizione dei Soci mediante i canali di comunicazione sociale.

Spetta al Collegio dei Probiviri, inoltre, nei casi di prolungata vacanza nell’incarico del Consiglio Direttivo, convocare l’Assemblea dei Soci e indire, se necessario, nuove elezioni assumendo il ruolo del Consiglio Direttivo vacante fino alle nuove nomine.

 

ART. 12 INCARICHI ASSOCIATIVI FUNZIONALI MA NON ELETTIVI

ART. 12.1 ADDETTO ALLA BIBLIOTECA. Il ruolo recepisce il grado di autonomia e di responsabilità stabiliti dal CCNL del Terziario “lavoratori 3° livello che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica”. Le principali mansioni dell’Addetto alla Biblioteca riguardano la gestione della Biblioteca del Centro Italiano di Documentazione Speleologica “Franco Anelli” (nel seguito CIDS), la collaborazione con la Segreteria, la Tesoreria e con l’Ufficio contabilità, la partecipazione a convegni, congressi, raduni nazionali e internazionali e/o ai raduni annuali e agli incontri a tema speleologico durante i quali viene allestito lo stand del CIDS, la collaborazione con le redazioni delle riviste Speleologia e Opera Ipogea, la spedizione delle pubblicazioni in abbonamento, la vendita e lo scambio di pubblicazioni. La durata del suo incarico può essere a tempo determinato o indeterminato.

ART. 12.2 CONTABILE. La scelta del Contabile è di competenza del Consiglio Direttivo, che può valutare e confermare persona già in carica all’atto dell’insediamento. Il Contabile coadiuva il Tesoriere, il Segretario e l’addetto alla Biblioteca in tutte le loro funzioni. La durata del suo incarico può essere a tempo determinato o indeterminato.

 

ART. 13 IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SPELEOLOGICA – BIBLIOTECA “FRANCO ANELLI”

ART. 13.1 Il Centro Italiano di Documentazione Speleologica – Biblioteca “Franco Anelli” (CIDS) della Società Speleologica Italiana ETS raccoglie sotto un’unica struttura una delle più grandi biblioteche a tema speleologico del mondo. Comprende una vasta raccolta di volumi monografici e di riviste periodiche, a cui si aggiungono i fondi speciali costituiti da stampe antiche, poster, cartoline e altri materiali non librari e un fondo storico con volumi rari. Tutti i materiali contenuti nel Centro Italiano di Documentazione Speleologica – Biblioteca “Franco Anelli” (CIDS), ad esclusione degli arredi, sono di proprietà della SSI ETS e sono depositati presso il Dipartimento BiGeA dell’Università di Bologna, che ne consente l’accessibilità e la fruizione con contratto di deposito stipulato ai sensi dell’Art. 1766 del CC qui richiamato “Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura“. I servizi della Biblioteca sono accessibili a tutti i Soci e a persone interessate alla materia, sia direttamente nella sede di Bologna nei giorni e negli orari di apertura, sia tramite la consultazione online dei cataloghi (OPAC) cui la Biblioteca afferisce. Le aree di interesse riguardano le scienze naturali e antropiche con particolare riferimento alla speleologia e al carsismo con ampie sezioni di geologia, idrogeologia, mineralogia, biologia e geografia, alle quali si aggiungono le sezioni riguardanti l’archeologia, la paleontologia, le grotte turistiche, le cavità artificiali, la speleologia regionale, la speleologia tecnica e la documentazione. Di particolare rilevanza è la parte dedicata alla documentazione dei fenomeni evaporitici della Regione Emilia-Romagna e d’Italia in generale.

ART. 13.2 DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA. Stante la specificità degli argomenti inerenti alla Speleologia, la SSI ETS può nominare un Direttore del Centro Italiano di Documentazione Speleologica – Biblioteca “Franco Anelli” (CIDS), con incarico da svolgere a titolo volontaristico o retribuito. Il ruolo del Direttore della Biblioteca sottolinea e amplia le competenze dell’Addetto alla Biblioteca, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti manageriali di pianificazione e raggiungimento degli obiettivi della biblioteca e di gestione del personale. Il Direttore, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo date dalla SSI ETS, è pienamente responsabile dello sviluppo e dell’attuazione del progetto culturale della biblioteca, della sua gestione complessiva, della acquisizione, organizzazione, produzione, conservazione, valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio informativo e documentario.

 

ART. 14 LA RIVISTA SPELEOLOGIA

Speleologia (ISSN 0394-9731) è la rivista semestrale edita dalla SSI ETS dall’anno 1979: è rivista, memoria e identità della Società Speleologica Italiana. La SSI ETS è proprietaria della testata. La rivista consta di numeri cartacei e viene inviata ai Soci che ne facciano richiesta. L’organizzazione dello spazio della rivista è pensata per testimoniare i metodi, le modalità e i risultati della ricerca speleologica in Italia e nel mondo, non escludendo, a discrezionalità del comitato di redazione, temi specialistici, tecnici e scientifici che, pur specifici di altri ambiti di appartenenza, possono essere utili alla ricerca. Gli articoli pubblicati tengono conto dell’interesse del tema trattato, della originalità, della multidisciplinarietà, dei diversi approcci alla ricerca, alla evoluzione della tecnologia utilizzata. La rivista Speleologia si avvale di un comitato di redazione composto da Soci (Volontari) SSI ETS in regola con gli adempimenti degli Artt. 4 e 5 del vigente Statuto e degli Artt. 2 e 6 del presente Regolamento,  che mettono a disposizione le proprie specifiche competenze e il loro tempo senza ricevere compensi di alcun tipo salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione in nome e per conto di SSI ETS e regolarmente autorizzate dal Presidente e dal Tesoriere. La rivista Speleologia consta altresì di una versione online, Speleologia in Rete che viene pubblicata sul sito ufficiale della SSI ETS, a lettura libera, che contiene approfondimenti e alcuni degli articoli pubblicati nella versione cartacea.

 

ART. 15 LA RIVISTA OPERA IPOGEA

Opera Ipogea – Journal of Speleology in Artificial Cavities (sottotitolo ufficiale Memorie della Commissione Nazionale Cavità Artificiali ISSN 1970-9692) è la rivista semestrale di proprietà della SSI ETS dedicata alla Speleologia in Cavità Artificiali. Consta di numeri cartacei e della versione elettronica corredata di DOI per singolo articolo, pubblicata sul sito dedicato. Si tratta di un importante periodico del settore che annovera nel Comitato Scientifico i maggiori esperti a livello internazionale, anche non Soci, che mettono a disposizione le loro competenze e il loro tempo senza ricevere compensi di alcun tipo. La rivista Opera Ipogea mette a disposizione di studiosi e ricercatori un archivio documentale di straordinaria importanza derivante dalle più importanti campagne di studio condotte nelle cavità artificiali italiane ed estere, dagli atti di convegni nazionali e congressi internazionali, tavole rotonde, workshop e censimenti tematici delle strutture ipogee artificiali. Il Comitato di Redazione della rivista è composto da Soci (Volontari) SSI ETS in regola con gli adempimenti degli Artt. 4 e 5 del vigente Statuto e degli Artt. 2 e 6 del presente Regolamento, che mettono a disposizione le loro competenze e il loro tempo senza ricevere compensi di alcun tipo salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione in nome e per conto di SSI ETS e regolarmente autorizzate dal Presidente e dal Tesoriere.

 

ART. 16 COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

ART. 16.1 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI. Le Commissioni sono organi interni consultivi e organizzativi della SSI ETS. Alle Commissioni è delegato lo studio e/o l’organizzazione di particolari aspetti della speleologia o della vita sociale. Il loro parere e le loro decisioni non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo e per l’Assemblea dei Soci. Le Commissioni sono composte dai Soci in regola con gli adempimenti stabiliti dall’Art. 4 del vigente Statuto che siano interessati o che mettano a disposizione proprie specifiche competenze o titoli attinenti i compiti di una Commissione, previa domanda di ammissione inoltrata al Coordinatore. Gli obiettivi principali di ogni Commissione sono concordati annualmente con il Consiglio Direttivo. Le Commissioni sono istituite dal Consiglio Direttivo anche su proposta dei Soci interessati. Ogni Commissione deve riferire almeno una volta all’anno al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci sulle attività svolte e informare il Consiglio Direttivo sulle attività in programma per l’anno successivo. Alla fine di ogni anno, inoltre, ogni Commissione ha l’obbligo di inviare alla Segreteria un resoconto dell’attività svolta e di quella preventivata per l’anno successivo secondo le modalità indicate dalla Segreteria stessa. Tutte le Commissioni devono diffondere le informazioni inerenti alle proprie attività tramite gli organi ufficiali di informazione sociali, cartacei ed elettronici. Le Commissioni possono essere sciolte dal Consiglio Direttivo al compimento del mandato affidato, oppure in caso di manifesta inattività o inadempienza.

Per ogni Commissione il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore, su proposta della Commissione stessa. Il Coordinatore di ogni Commissione decade con il Consiglio Direttivo. Entro tre mesi dalle elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo, ogni Commissione deve indicare al nuovo Consiglio Direttivo il nominativo proposto per l’incarico di Coordinatore. Il Coordinatore di ogni Commissione conserva, e ne è responsabile, i verbali delle riunioni, contenenti anche l’elenco dei presenti, e l’elenco aggiornato dei componenti la Commissione. I verbali di ogni riunione devono essere messi, entro 30 giorni, a disposizione dei Soci nell’area riservata. Al termine del mandato ogni Coordinatore trasmette al proprio successore e al Presidente della SSI ETS il materiale relativo al funzionamento della Commissione.

ART. 16.2 OBBLIGHI DELLE COMMISSIONI. Le Commissioni si riuniscono almeno una volta all’anno. A meno di quanto diversamente stabilito dal Regolamento interno di cui al successivo Comma 16.3, il diritto di voto si acquisisce partecipando ad almeno due riunioni consecutive della Commissione e si perde per assenza a due riunioni consecutive. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe. Le convocazioni sono effettuate di norma dal Coordinatore della Commissione e sono inviate con almeno 15 giorni di anticipo per posta tradizionale o elettronica, ai componenti della Commissione, alla Segreteria e al Presidente della SSI ETS, nel rispetto dell’eventuale Regolamento interno della Commissione stessa. Alle riunioni oltre ai componenti della Commissione possono essere invitate altre persone, anche non Soci, in qualità di esperti su argomenti specifici. Essi non hanno diritto di voto.

ART. 16.3 REGOLAMENTI INTERNI DELLE COMMISSIONI. Tutte le Commissioni (Catasto Cavità naturali, Cavità Artificiali, Didattica, Scientifica, Scuole di speleologia ivi comprese le specialistiche in Cavità artificiali e Speleo subacquea e le eventuali istituende), devono dotarsi di un proprio Regolamento interno che deve essere sottoposto al Consiglio Direttivo e diviene operativo in seguito a ratifica da parte dello stesso. Il Regolamento interno dovrà essere concordante con lo Statuto vigente e con il presente Regolamento. Dovrà prevedere, oltre ai compiti della Commissione e alle sue modalità operative, le prassi di ammissione alla Commissione stessa e i corrispondenti meccanismi di decadenza.

ART. 16.4 SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI. Le Commissioni possono chiedere al Consiglio Direttivo, motivandoli, stanziamenti a sostegno di progetti, da inserire nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo, che saranno concessi in relazione alle disponibilità finanziarie della SSI ETS. In caso di finanziamenti concessi, ogni Commissione deve coordinarsi con la Tesoreria per la necessaria rendicontazione degli stessi. È obbligatoria per ogni Commissione la tenuta di schemi di previsione e chiusura d’anno da inviare alla Tesoreria all’inizio e al termine di ogni esercizio. Le eventuali attività condotte dalle Commissioni, che prevedano impegni di spesa o delle entrate, dovranno essere sempre tempestivamente comunicate alla Tesoreria e alla Contabilità.

 

ART. 17 GRUPPI TRANSITORI DI LAVORO. I Gruppi di lavoro possono costituirsi su richiesta del Consiglio Direttivo o proposta dei Soci, per affrontare tematiche particolari e obiettivi con carattere transitorio. A obiettivo raggiunto è facoltà del Consiglio Direttivo e/o dei componenti sciogliere il Gruppo di lavoro. Tutti gli adempimenti sono equiparati a quelli della Commissioni.

 

ART. 18 – LE SCUOLE E L’ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE SPELEOLOGICA

ART. 18.1 La Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana ETS (CNSS)

La CNSS SSI è l’organo formativo della Società Speleologica Italiana ETS che promuove e coordina l’insegnamento della Speleologia uniformando i programmi e il cui funzionamento è dettagliato da un regolamento interno ratificato dalla SSI ETS. Diffonde e omogeneizza le norme di sicurezza per la prevenzione degli incidenti in grotta e le norme di rispetto ambientale durante i corsi (per la tutela delle grotte, delle aree carsiche e dell’ambiente ipogeo in generale), qualifica gli Istruttori di Tecnica (IT) e gli Aiuto-Istruttori (AI), coordina l’attività di tutte le Scuole di Speleologia afferenti alla CNSS SSI.

La CNSS SSI è strutturata in tre ambiti: locale, regionale e nazionale. A livello locale le Scuole di Speleologia, istituite da uno o più Gruppi Speleologici, organizzano i corsi di primo livello e curano la preparazione degli Istruttori di Tecnica (IT e AI) secondo gli standard indicati dalla CNSS. A livello regionale il Comitato Esecutivo Regionale, coordinato da un Coordinatore Regionale CNSS SSI, organizza gli stage di qualificazione per gli istruttori di tecnica (IT e AI) e i corsi regionali di specializzazione tecnica, scientifica e culturale (corsi di secondo livello) concordandoli con il Coordinatore Nazionale per evitare sovrapposizioni. A livello nazionale la CNSS SSI promuove e collabora all’organizzazione di corsi nazionali su tematiche culturali e tecnico-scientifiche inerenti alla speleologia, concordate con il Consiglio Direttivo anche in relazione alle tempistiche di svolgimento (corsi di terzo livello). I corsi di III livello prevedono una rendicontazione obbligatoria da concordare con la Tesoreria e l’Ufficio contabilità della SSI ETS. La formazione specialistica in cavità artificiali e speleo subacquea è demandata alle rispettive Scuole specialistiche (Artt. 18.2 e 18.3).

ART. 18.2 La Scuola Nazionale specialistica di Speleologia in Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana ETS

Nell’ambito della Commissione Nazionale Cavità Artificiali è costituita la Scuola Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali (SNSCA) il cui funzionamento è dettagliato da un regolamento interno concordato con la Commissione e ratificato dalla SSI ETS. La SNSCA è l’organo formativo della Società Speleologica Italiana ETS in materia di Speleologia in Cavità Artificiali. È compito della SNSCA promuovere e migliorare lo scambio di informazioni e la divulgazione su tecniche e metodologie, per una corretta pratica della speleologia in Cavità Artificiali in tutte le forme. La SNSCA forma gli Istruttori di Tecnica (IT) della CNSS alla pratica delle esplorazioni in ambienti artificiali e confinati e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di III livello, specializzandoli in Istruttori di Tecnica in Cavità Artificiali (ITCA). La SNSCA conserva e aggiorna annualmente l’elenco degli ITCA e degli Istruttori qualificati alla formazione su materie e argomenti inerenti alle Cavità Artificiali (ISCA). Omologa tutti i corsi in CA della SSI ETS. In accordo con la CNSS fornisce supporto ai Gruppi Speleologici della SSI ETS per le lezioni di cavità artificiali comprese nei corsi di primo livello CNSS, fornisce supporto diretto ai Comitati Esecutivi Regionali per l’organizzazione dei corsi di II livello sulla Speleologia in Cavità Artificiali e al Consiglio Direttivo della SSI per i corsi di III livello sulla Speleologia in Cavità Artificiali. I corsi di III Livello prevedono una rendicontazione obbligatoria da concordare con la Tesoreria e l’ufficio contabilità della SSI ETS.

 

 

ART. 18.3 La Scuola Nazionale specialistica di Speleologia Subacquea della Società Speleologica Italiana ETS

Nell’ambito della Commissione Nazionale di Speleologia Subacquea è costituita la Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea (SNSS) il cui funzionamento è dettagliato da un regolamento interno concordato con la Commissione e ratificato dalla SSI ETS. La SNSS è l’organo formativo della Società Speleologica Italiana ETS in materia di Speleologia Subacquea. Organizza corsi specialistici di speleologia subacquea e immersioni in acque confinate, per accedere ai quali gli allievi devono già essere qualificati come speleologi avendo frequentato un corso SSI ETS e possedere un brevetto subacqueo rilasciato da un’organizzazione riconosciuta. Il programma dei corsi segue le indicazioni e gli standard dell’Union Internationale de Spéléologie (UIS), concordati nel convegno di Budapest del 1989 e i brevetti sono rilasciati solo dopo il superamento di esami teorici e pratici. La SNSS conserva e aggiorna annualmente l’elenco dei propri Istruttori qualificati alla formazione in Speleologia Subacquea. I corsi prevedono una rendicontazione obbligatoria da concordare con la Tesoreria e l’ufficio contabilità della SSI ETS.

 

ART. 19 RAPPORTI CON LE FEDERAZIONI SPELEOLOGICHE REGIONALI: IL TAVOLO PERMANENTE

Per un efficace coordinamento e un reciproco collegamento degli interessi e delle comunicazioni la SSI ETS promuove la costituzione di un “Tavolo Permanente” con le Federazioni Speleologiche Regionali e coordina l’organizzazione e le consultazioni quando queste si rendano necessarie, o su richiesta di una delle Federazioni.

La struttura del “Tavolo Permanente” è del tutto informale e le decisioni di indirizzo e/o le indicazioni che nascono dai consessi non sono vincolanti per le rispettive organizzazioni fino all’eventuale approvazione da parte delle rispettive Assemblee.

Gli obiettivi di coordinamento e le riunioni possono essere organizzate anche in via informatica, mediante l’inserimento dei responsabili delle Federazioni in una apposita mailing list che può fungere anche da forum di discussione.

 

ART. 20 RAPPORTI CON LE STRUTTURE SPELEOLOGICHE INTERNAZIONALI E NORME PER LE ESPLORAZIONI ALL’ESTERO

La SSI ETS è membro della Union Internationale de Spéléologie (UIS) e della Federation Speleologique Europeen (FSE). Il Consiglio Direttivo, all’atto del suo insediamento, designa i due rappresentanti italiani per ciascuna struttura (un rappresentante e un supplente), sentito discrezionalmente il parere non vincolante di eventuali altre strutture nazionali. I rappresentanti italiani designati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha designati e hanno l’obbligo di riferire ai Soci della SSI ETS sull’andamento delle attività speleologiche in campo internazionale, ivi compresi bandi, azioni di tutela, iniziative culturali ecc.

ART. 20.1 RICHIESTE DI PATROCINIO E ATTIVITÀ CONDOTTE IN AMBITO UIS E FSE. Tutti i soci SSI ETS che intendano chiedere il patrocinio dei due Enti devono informare i relativi delegati nazionali che avranno cura di condividere l’informazione con il Direttivo SSI ETS. Tutti i soci SSI ETS che intendono svolgere attività in una delle Commissioni dei due Enti, devono preliminarmente informare gli organi direttivi della SSI ETS. In mancanza di tali adempimenti non si potrà ottenere il sostegno della SSI ETS e ne sarà data comunicazione alla struttura internazionale.

ART. 20.2 SPEDIZIONI ALL’ESTERO. La SSI ETS incoraggia lo scambio di attività e studi speleologici con altri Paesi, nel rispetto delle locali norme vigenti e in particolare richiamato lo spirito e le indicazioni del Codice Etico UIS e della Carta di Casola sulle Spedizioni all’estero.

ART. 20.2.1 Rapporti con la Speleologia locale. Se esiste una Speleologia locale, questa va informata (e possibilmente coinvolta) prima della spedizione, ed è auspicabile che il progetto di ricerca sia svolto di comune accordo. È altrettanto auspicabile che gli speleologi locali partecipino alle spedizioni. Se non esiste una Speleologia locale, ma vi sono persone interessate e potenzialmente capaci, è opportuno promuovere e favorire la formazione speleologica di tali persone.

ART. 20.2.2 Comportamento verso le popolazioni locali. Il comportamento dei componenti delle spedizioni deve essere rispettoso delle persone, della cultura, delle usanze, della religione locali, con tutto ciò che da questo ne deriva.

ART. 20.2.3 Comportamento verso l’ambiente. Sia in grotta che all’esterno la nostra azione deve avere sempre il minimo impatto ambientale e per quanto possibile ogni rifiuto non degradabile va riportato nei più vicini centri di smaltimento. È inoltre auspicabile che le spedizioni, oltre a essere strumenti esplorativi e divulgativi, diventino anche mezzo propositivo e operativo per la conservazione e la tutela delle aree studiate.

ART. 20.2.4 Della serietà nella acquisizione preliminare della documentazione. In fase di progettazione della spedizione è fondamentale effettuare una ricerca bibliografica seria su eventuali lavori già svolti nell’area. A maggior ragione ciò va fatto prima di pubblicare i propri dati proponendoli come nuovi.

ART. 20.2.5 Della diffusione dei risultati. Va sempre fatta una relazione sintetica delle ricerche effettuate, indipendentemente da future pubblicazioni. Tale relazione deve essere lasciata in loco (o spedita appena possibile) agli speleologi, agli enti governativi e simili, alle comunità, pubblicata sulle riviste Speleologia o Opera Ipogea se si tratta di cavità artificiali, e sui canali ufficiali SSI ETS, inviata a una delle principali riviste internazionali in campo speleologico. I dati acquisiti devono essere esposti in modo chiaro così da poter costituire la base per eventuali successive ricerche.

 

ART. 21 NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Le elezioni agli incarichi di Presidente, Consigliere, Proboviro e Componente/i dell’organo di Controllo avvengono contemporaneamente e con voto segreto.

ART. 21.1 HANNO DIRITTO DI VOTO tutti i soci in regola con gli adempimenti stabiliti dagli Artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento, per i soci minorenni ai sensi dell’Art. 4.11 del vigente Statuto il diritto di voto e il relativo esercizio, deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi che espleteranno il diritto di voto in rappresentanza del minore in accordo e con espressione univoca.

ART. 21.2 POSSONO ESSERE ELETTI alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni in regola con gli adempimenti stabiliti dagli Artt. 4, 5 e 6 del vigente Statuto e Artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento. Per la candidatura a ciascuna tipologia di incarico sono inoltre previsti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • Presidente – Il candidato alla Presidenza deve aver maturato almeno 3 anni consecutivi di associazione alla SSI ETS nell’ultimo triennio e aver già ricoperto un incarico elettivo all’interno dell’Associazione stessa.
  • Consigliere – Il candidato Consigliere deve aver maturato almeno 3 anni consecutivi di associazione alla SSI ETS nell’ultimo triennio.
  • Componente dell’Organo di Controllo – Il candidato a far parte dell’organo di controllo deve aver maturato almeno 5 anni consecutivi di associazione alla SSI ETS nell’ultimo quinquennio e possedere una preparazione professionale adeguata allo svolgimento dell’incarico. Fatte salve le eccezioni derivanti dal superamento dei limiti previsti dagli Artt. 30 e 31 del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 (CTS) e successive modifiche che impongono all’Assemblea di procedere all’adeguamento degli organi di controllo imposti dalla normativa vigente (Artt. 14 e 15 del vigente Statuto).
  • Proboviro – Il candidato a far parte del Collegio dei Probiviri deve aver maturato almeno 5 anni consecutivi di associazione alla SSI ETS e aver già ricoperto almeno un incarico elettivo all’interno dell’Associazione stessa.

Sono incompatibili tra loro gli incarichi di Presidente, Consigliere, componente dell’Organo di Controllo e Proboviro. In caso di parità di voti risulta eletto il Socio con più anni di iscrizione continuativa alla SSI ETS. In caso di ulteriore parità, viene eletto il socio più giovane di età anagrafica. L’eletto a più incarichi deve optare per uno solo di essi dichiarandolo nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo eletto. Saranno eletti i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti, nel rispetto del principio della parità di genere. Nel rispetto dell’Art. 8 del vigente Statuto in ogni categoria sarà riservato alle donne un numero di posti percentuale rispetto alla composizione associativa valutata alla data del 31 agosto precedente le elezioni.

ART. 21.3 MODALITÀ DI VOTAZIONE. Il voto può essere espresso in modalità diretta, cioè in presenza, nel giorno e nella sede stabilita per lo scrutinio, prima che questo abbia inizio o a mezzo posta, per via telematica e in altre forme stabilite di volta in volta, in conformità con le norme di legge.

Le norme e le modalità dettagliate per lo svolgimento delle votazioni sono stabilite dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Probiviri e dall’Organo di Controllo, in conformità con le previsioni dello Statuto e del Regolamento SSI ETS, in modo tale da consentire la verifica della regolarità del voto senza violarne la segretezza.

ART. 21.4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO (ATTO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI). Il Consiglio Direttivo sentito il parere dei Probiviri e dell’Organo di Controllo indica la data, il luogo e l’ora dello scrutinio comunicandolo a tutti i Soci a mezzo posta tradizionale o elettronica, oppure mediante pubblicazione sul notiziario sociale. La comunicazione deve in ogni caso precedere di almeno 60 giorni la data stabilita per le votazioni. Lo scrutinio viene effettuato in forma pubblica, durante l’Assemblea dei Soci appositamente convocata.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE. La Commissione elettorale è formata da un minimo di nove a un massimo di undici componenti: i tre Probiviri uscenti, i tre membri dell’Organo di Controllo uscente (uno in caso di organo monocratico) e da cinque Soci che ne facciano richiesta nei termini e nelle modalità indicate dal Consiglio Direttivo nell’atto di indizione, che abbiano maturato almeno cinque anni consecutivi di associazione alla SSI ETS. Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati a qualsiasi carica sociale. Pertanto se fra i Probiviri e i componenti dell’Organo di Controllo ve ne fosse qualcuno che si ricandida, dovrà essere sostituito da un numero uguale di componenti del Consiglio Direttivo o ex tali (non candidati, estratti a sorte, partendo dai consiglieri in carica e procedendo a ritroso in ordine temporale).

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE. Ai componenti della Commissione Elettorale è fatto espresso divieto di esprimere in alcun modo pareri personali, positivi o negativi, sui candidati e sull’esito delle votazioni. La Commissione Elettorale svolge tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni nominando al suo interno Presidente, Segretario e Scrutatori. La Commissione Elettorale ha il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati, pubblicare i nominativi e le presentazioni dei candidati in modo tale da non favorire né penalizzare alcuno, decidere in ordine a eccezioni o incidenti che potrebbero incorrere durante le operazioni alla stessa affidate e dalla stessa controllate, avviare lo scrutinio dei voti durante l’Assemblea dei Soci appositamente convocata, comunicare tempestivamente agli interessati l’esito delle votazioni, notificare ai Soci i risultati delle elezioni attraverso i canali ufficiali della SSI ETS, decidere su eventuali ricorsi in modo assolutamente imparziale, proclamare gli eletti pubblicando i risultati definitivi sul sito web ufficiale della SSI ETS.

Il giorno dello scrutinio e il precedente sono sospese tutte le riunioni degli organi della SSI ETS a eccezione dell’Assemblea dei Soci funzionale allo svolgimento delle elezioni.

 

Art. 22 NORME FINALI

Qualsiasi modifica al presente Regolamento deve essere approvata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci. Le proposte di modifica del Regolamento sono portate in Assemblea per la discussione quando proposte dal Consiglio Direttivo o sottoscritte da almeno un decimo dei Soci. Le modifiche devono essere portate a conoscenza dei Soci almeno 30 giorni prima dell’Assemblea, appositamente convocata, chiarendone le ragioni. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dallo Statuto della SSI ETS, dal Codice del Terzo Settore e per quanto compatibili le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione così come le leggi vigenti in materia.

 

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