Società Speleologica Italiana
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CATASTO
REDATTO E DISCUSSO NELLA RIUNIONE DI COMMISSIONE TENUTASI A TOIRANO IL 30/10/2009
approvato, con ulteriori integrazioni e modifiche apportate in accordo tra Commissione Catasto e Consiglio Direttivo della SSI tenutasi a Casola in data 17 aprile 2010.
Il Catasto delle Grotte d’Italia è una struttura nata nel 1923 grazie all’opera del Professore Franco Anelli all’epoca in cui lo stesso era presidente delle Grotte di Postumia, allora Italiane.
Le prime schede catastali scritte in quell’epoca portano impressa l’intestazione “Regio Catasto delle Grotte d’Italia”.
Solo in epoca più recente il catasto è stato spostato da Postumia a Castellana Grotte, dove a tenerne custoditi i dati continuò il professor Franco Anelli, direttore delle famose grotte turistiche da lui scoperte.
Successivamente, nel 1984 il catasto è stato spostato a Bologna presso l’Istituto Italiano di Speleologia.
Le schede catastali sono state distribuite successivamente ai catasti regionali competenti.
Premessa
- Visto lo statuto della Società Speleologica Italiana variato ed approvato dall’Assemblea Straordinaria del 6 dicembre 2003;
- Visti gli artt.32, 33. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del Regolamento della SSI approvato nell’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi a Costacciaro (PG) il 31 ottobre 1988, modificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 6 dicembre 2003 tenutasi a S. Giovanni Rotondo e modificato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 19 aprile 2008 tenutasi a Bologna;
- Letta la proposta di regolamento della Commissione Catasto della SSI discussa nella riunione tenutasi a Firenze nella primavera del 2002;
- Preso atto del verbale di Tavolo Permanente composto dalla Società Speleologica Italiana e dalle Federazioni Speleologiche Regionali riunitosi il 15 marzo 2003 a Martina Franca (TA) che ha definito che la SSI, quale struttura nazionale di promozione e coordinamento della speleologia in Italia è interessata:
- alla documentazione complessiva del patrimonio carsico nazionale;
- alla omogeneizzazione delle modalità di raccolta e consultazione dei dati relativi;
- alla diffusione della conoscenza sommaria delle singole cavità (dati sommari e sintetici del Catasto);
- alla valorizzazione e pubblicizzazione dell’attività dei Catasti Regionali”;
Il presente regolamento, redatto e discusso nella riunione di Commissione tenutasi a Toirano il 30/10/2009, è stato approvato, con ulteriori integrazioni e modifiche apportate in accordo tra Commissione Catasto e Consiglio Direttivo della SSI tenutasi a Casola in data 17 aprile 2010.
Articolo 1 – Definizione del Catasto delle Grotte d’Italia
Il Catasto delle Grotte d’Italia è formato dall’insieme di dati che determinano la posizione topografica, l’estensione accessibile, e che consentono l’identificazione univoca delle grotte esistenti su tutto il territorio Nazionale.
Il Catasto delle Grotte d’Italia appartiene agli speleologi italiani (VIII Congresso Nazionale di Speleologia, Como 1956, in: Rass. Speleol. Ital., Memoria IV tomo I, Como 1958) ed è gestito dalla Società Speleologica Italiana cui gli speleologi italiani lo hanno affidato (III seduta scientifica tenutasi a Cagliari il 7 ottobre 1955, durante il VII Congresso Nazionale di Speleologia, in Rass. Speleol. Ital., Memoria III, Como 1956; V seduta scientifica tenutasi a Villa Olmo [Como] il 3 ottobre 1956 durante l’VIII Congresso Nazionale di Speleologia, in Rass. Speleol. Ital., Memoria IV tomo II, Como 1958).
Articolo 2 – Sede e scopo del Catasto delle Grotte d’Italia
Il Catasto delle Grotte d’Italia ha sede presso il Centro Italiano di Documentazione Speleologica “F.Anelli” a Bologna.
Esso conserva i dati sintetici e le informazioni bibliografiche relative a rilievi, descrizioni e cartografie raccolte nelle esplorazioni e studi eseguiti sulle grotte presenti nel territorio italiano. Esso conserva inoltre qualsiasi altro documento relativo alle grotte che è stato o che venga consegnato al Catasto delle Grotte d’Italia o alla Commissione Catasto di cui al successivo art.4.
Tali informazioni sono state redatte dal catasto stesso, dai responsabili regionali o da altri soggetti.
Le schede catastali e relativi allegati, schede descrittive, rilievi e cartografie dettagliate in forma sia cartacea che informatica sono conservate dai rispettivi Catasti Regionali di cui al successivo art.3.
Articolo 3 – Catasti Regionali delle Grotte d’Italia
Il Catasto delle Grotte d’Italia, dal 1973 si è dotato di una struttura decentrata su base regionale, in alcuni casi riconosciuta ed ufficializzata da specifiche leggi regionali.
In ciascuna regione amministrativa la Federazione Regionale di Speleologia o, in assenza, l’assemblea degli speleologi della regione, gestisce il proprio Catasto delle Grotte tramite un Curatore del Catasto regionale.
Articolo 4 – Commissione Catasto
Per il conseguimento degli scopi di cui all’art.2 è istituita in seno alla SSI la Commissione Catasto.
La Commissione Catasto, organo permanente consultivo e organizzativo della SSI è costituita dai Responsabili Regionali e dal Coordinatore Nazionale.
Essa ha sede presso la Società Speleologica Italiana.
I componenti la Commissione devono essere in regola con gli adempimenti stabiliti dallo statuto e dai regolamenti SSI.
Nel rispetto dell’art.33 del reg.SSI, i soci interessati alle riunioni di catasto ed alle attività di commissione possono parteciparvi, la loro presenza e i loro interventi saranno verbalizzati ma non avranno diritto di voto.
Nel rispetto dell’art.36 del reg.SSI, le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
COMPITI
La Commissione Catasto ha delega dalla SSI, per la gestione del Catasto Nazionale delle Grotte d’Italia, patrimonio di tutti gli speleologi italiani, che nel dettaglio consiste in:
- curare e promuovere il censimento e la catalogazione delle grotte presenti nel territorio nazionale fornendo indicazioni di base, sia per il catasto grotte che per gli elenchi speciali (aree carsiche, GIN, grotte marine, grotte chiuse, grotte turistiche, grotte a rischio ambientale, ecc…) che siano condivise e condivisibili da tutti, in modo da avere un nucleo omogeneo in tutti i catasti regionali.
- curare e promuovere omogeneità di acquisizione dei dati relativi al posizionamento delle grotte: coordinate, tecniche, grado di precisione, definizione di “punto d’ingresso”, ecc;
- conservazione delle informazioni bibliografiche raccolte nelle esplorazioni e studi eseguiti sulle grotte mettendo il tutto a disposizione della comunità speleologica e scientifica, secondo criteri e norme stabilite collegialmente;
- redazione pubblicazione e aggiornamento annuale dell’elenco catastale sintetico delle grotte d’Italia contenente le seguenti informazioni:
- codice catastale della grotta;
- nome principale della grotta;
- e altri nomi;
- regione, provincia, comune;
- area speleologica;
- quota dell’ingresso principale;
- dislivello complessivo;
- dislivello (negativo) del punto più basso calcolata relativamente all’ingresso;
- dislivello (positivo) del punto più alto, calcolato relativamente all’ingresso;
- sviluppo planimetrico complessivo;
- sviluppo spaziale complessivo;
- redazione pubblicazione e aggiornamento annuale dell’elenco delle aree speleologiche d’Italia contente le seguenti informazioni:
- codice dell’area speleologica;
- nome completo dell’area speleologica;
La commissione effettua inoltre:
- una relazione annua al Consiglio Direttivo sulle attività svolte;
- la cura e il collegamento con qualsiasi altra realtà a livello locale che si occupi di catalogazione delle grotte naturali, affinché siano promossi ed attuati sistemi di interscambio dei dati, per una gestione integrata degli stessi;
- promuove, coadiuva e collabora con le singole realtà rappresentative della speleologia regionale, (federazioni regionali, commissioni, ecc.) per la formazione e conservazione dei Catasti Regionali, nel rispetto delle specificità locali, operando secondo principi di massima collaborazione reciproca.
- promuove in qualsiasi forma la collaborazione a livello internazionale, nazionale e locale con Enti, Istituzioni, organizzazioni, associazioni e singoli soggetti che a qualsiasi titolo coltivino interesse per le grotte e procedano a qualsiasi titolo alla raccolta di dati relativi alle stesse, anche all’infuori dell’ambito strettamente speleologico;
- promuove la costituzione di gruppi di lavoro per la redazione di linee guida sulle specifiche tecniche utili alla omogeneizzazione delle modalità di raccolta, produzione, consultazione e diffusione dei dati, nel rispetto delle norme sulla proprietà letteraria ed intellettuale e delle specificità locali.
Articolo 5 – Grotte catastabili
Le grotte inserite nel Catasto delle Grotte d’Italia sono cavità naturali rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- sviluppo spaziale accertato uguale e/o superiore a 5 metri;
- larghezza tale da consentire il transito di esseri umani;
- lunghezza nell’asse principale, superiore alle dimensioni trasversali dell’ingresso (si escludono pertanto i ripari sottoroccia più larghi che profondi);
Le cavità interamente artificiali quali miniere, gallerie, opere idrauliche o minerarie, cantine ecc… sono catastabili secondo quanto indicato nel Regolamento del Catasto Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana . Se esse contengono cavità naturali di dimensioni uguale e/o superiori al limite dei 5 m, vengono catastate singolarmente queste ultime.
La natura geologica del terreno deve dare ragionevoli garanzie di conservazione nel tempo delle cavità che vi si aprono: non vengono pertanto catastate di norma le cavità in rocce scarsamente consolidate come argille e sabbie, o in depositi clastici non cementati o nei ghiacciai.
In casi eccezionali, il curatore catastale può per motivi di natura culturale, storica o scientifica, catastare cavità naturali che esulano dai presenti limiti.
Articolo 6 – Area Speleologica
Per area speleologica si intende sia una unità orografica con una idrologia prevalentemente di tipo carsico che un’area in cui aprono cavità naturali di origine non carsica.
A seconda delle caratteristiche peculiari delle singole regioni, o delle singole aree all’interno di una regione, il curatore regionale adatterà la definizione su riportata, evidenziando il criterio o insieme di criteri scelti in una descrizione esaustiva dello stesso.
Articolo 7 – Codice Catastale
Per ogni regione amministrativa, ciascuna grotta è contrassegnata dalle lettere che distinguono le varie regioni seguito dal numero progressivo. Lettere e numeri costituiscono il codice catastale della cavità. I codici catastali sono assegnati dai Responsabili Regionali del Catasto delle Grotte d’Italia.
I codici regionali in uso sono i seguenti:
PI = Piemonte; MA = Marche; AO = Valle d’Aosta: LA = Lazio; LO = Lombardia; A = Abruzzi; VT = Trentino Alto Adige; MO = Molise; V = Veneto; CP = Campania; FV = Friuli – Venezia Giulia; PU = Puglia; LI = Liguria; B = Basilicata; ER = Emilia Romagna; CB = Calabria; T = Toscana; SI = Sicilia; U = Umbria; SA = Sardegna.
Articolo 8 – Coordinatore Nazionale
NOMINA E DURATA
Il Consiglio Direttivo della SSI nomina il Coordinatore Nazionale, su proposta della Commissione stessa. Il Coordinatore decade con il Consiglio Direttivo SSI.
Entro tre mesi dalle elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo la Commissione Catasto indica al nuovo Consiglio Direttivo il nominativo proposto per l’incarico di Coordinatore.
Il Coordinatore conserva, e ne è responsabile, i verbali delle riunioni, contenenti anche l’elenco dei presenti, e l’elenco aggiornato dei componenti la Commissione.
Il verbale di ogni riunione deve essere trasmesso entro 30 giorni al Consiglio Direttivo.
Al termine del mandato il Coordinatore trasmette al proprio successore e al Presidente della SSI il materiale relativo al funzionamento della Commissione.
Nello svolgimento dei propri compiti il curatore nazionale può avvalersi di collaboratori scelti preferibilmente fra i componenti della Commissione.
La Commissione, in caso di inerzia o impedimento del Coordinatore nello svolgimento dei compiti affidati, può richiedere alla SSI di nominare d’ufficio dei collaboratori o di revocare l’incarico al Coordinatore.
L’incarico di Coordinatore nazionale del catasto, di durata analoga agli altri incarichi della SSI, può essere ricoperto per un numero di volte illimitato.
I candidati, entro la scadenza del mandato, devono presentare alla Commissione la propria candidatura scritta corredata da un curriculum speleologico-scientifico, al fine di mettere i votanti in condizione di scegliere il curatore per il triennio successivo.
COMPITI DEL COORDINATORE NAZIONALE
Il coordinatore nazionale ha i seguenti compiti:
a) Coordina e cura le attività della Commissione Catasto;
b) È responsabile dell’accesso ai dati catastali conferiti direttamente al Catasto Nazionale, siano essi estesi o sintetici, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10 del presente regolamento;
Articolo 9 – Responsabili Regionali
Le Federazioni regionali, ove esistano, oppure gli speleologi di ogni regione amministrativa designano un Responsabile Regionale del Catasto. Qualora la regione abbia il suo territorio suddiviso in sottocatasti provinciali o sovraprovinciali, le Federazioni designano i vari Responsabili Provinciali del Catasto.
Le Federazioni Regionali comunicano ufficialmente con lettera a firma del presidente FSR indirizzata al Presidente SSI il nominativo del rappresentante unico che svolge le funzioni di Responsabile Regionale, ai fini della rappresentanza nella Commissione Catasto. Gli altri eventuali Rappresentanti Provinciali hanno comunque facoltà di partecipare alle attività della Commissione come auditori. Possono altresì partecipare come auditori ai lavori della medesima Commissione i collaboratori dei vari Responsabili Regionali.
Ai sensi dell’art.37 del regolamento SSI, è concesso al Responsabile Regionale di un Catasto, di partecipare con diritto di voto alle riunioni di commissione anche se non socio SSI.
Articolo 10 – Pubblicità dell’elenco Catastale delle Grotte d’Italia
L’elenco catastale sintetico delle grotte d’Italia è di dominio pubblico. La proprietà letteraria e intellettuale di qualsiasi dato o documento è di chi legittimamente li fornisce.
Qualsiasi utilizzo dell’elenco delle grotte d’Italia deve essere autorizzato dalla Commissione Catasto.
In caso di pubblicazione dei dati o per qualsiasi altro utilizzo è necessaria l’autorizzazione della Commissione Catasto e la citazione della fonte dei dati stessi. L’utilizzatore è tenuto a trasmettere copia digitale del lavoro realizzato alla Commissione Catasto.
Articolo 11 – Norme finali
Sul presente regolamento prevalgono le norme dello statuto e del regolamento della Società Speleologica Italiana